IRPEF

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore nella Repubblica italiana.

Essa è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e conteneva 32 aliquote (dal 10% al 72%) per gli scaglioni di reddito da 2 a 500 milioni di lire.

Col DPR n. 917/1986 si è raccolta la disciplina IRPEF in un unico testo che ha sostituito i decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973.

Si stima che essa fornisca circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato. Infatti nel 2009, a fronte di entrate tributarie pari a 433,37 miliardi di euro, 184,89 miliardi di euro erano derivati dall'IRPEF.

Storia
È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e conteneva 32 aliquote (dal 10% al 72%) per gli scaglioni di reddito da 2 a 500 milioni di lire.

Col DPR n. 917/1986 si è raccolta la disciplina IRPEF in un unico testo che ha sostituito i decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973.

Si stima che essa fornisca circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato. Infatti nel 2009, a fronte di entrate tributarie pari a 433,37 miliardi di euro, 184,89 miliardi di euro erano derivati dall'IRPEF.[1]

Presupposto e caratteristiche dell'imposta[modifica | modifica wikitesto]
Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi.

È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.

L'imposta sul reddito è un importante stabilizzatore automatico della congiuntura economica.

Soggetti destinatari
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:

le persone residenti sul territorio italiano, per i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero;
le persone non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano;
i soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci (non la società), secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
Dal 1º gennaio 1999, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti emigrati nei paradisi fiscali, Stati a regime fiscale privilegiato (art. 10, L. n. 448/1998).

In particolare va provato che il soggetto emigrato:

risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero);
vi svolga la propria attività (es. contratto di lavoro);
abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato i propri interessi familiari, sociali ed economici (es. iscrizione nelle liste elettorali).
È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi (184 per anni bisestili). È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe.

Va precisato (c.m. 201/1996) che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia. Il reddito prodotto in Italia da soggetti non residenti non comporta l'esclusione dall'assoggettamento ad imposta. Il trasferimento all'estero di un soggetto che però mantiene l'abitazione in Italia, e quindi l'assenza più o meno lunga.

 
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